Ai sensi dell’articolo 13 della legge del 10/04/1951, n. 287 in ogni comune vengono formati, a cura di una commissione composta dal sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise d’appello.
La Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari viene nominata dal consiglio comunale.